Antiriciclaggio

Limiti all’utilizzo di contanti, assegni e libretti al portatore (DL 138/2011 del 13/08/2011)

Dal 13.8.2011 entrano in vigore i nuovi limiti di trasferimento di denaro contante, nonché all’utilizzo di assegni “liberi” e libretti al portatore.

Il DL 3.8.2011 n. 138 riduce a 2.500,00 euro il limite. Da cui ne deriva che
– è vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o
postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi per importi pari o
superiori a 2.500,00 euro. Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.;
– gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 2.500,00 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
– gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 2.500,00 euro;
– il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 2.500,00 euro. I libretti con saldo pari o superiore a 2.500,00 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad una somma non eccedente il predetto importo entro il 30.9.2011.

Gli obiettivi perseguiti da tale D.L. , oltre a conseguire un adeguamento alle disposizioni comunitarie, sono di prevenire il riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e di continuare la lotta all’evasione fiscale.

Pertanto
– è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.500,00 euro;
– il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

Le esigenze commerciali e finanziarie però non possono essere limitative in senso assoluto, in quanto i pagamenti per importi superiori saranno effettuati tramite le banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

L’ente bancario o postale dopo la consegna della somma richiesta, (naturalmente superiore a 2.500 euro) ha l’obbligo di identificare le parti e di comunicare i dati all’Anagrafe dei rapporti presso l’Agenzia delle Entrate.
Sempre per evitare di essere di ostacolo al commercio sono ammessi i pagamenti rateali di debiti superiori a 2.500 euro, purché siano previsti dalla prassi commerciale ovvero conseguenza della libertà contrattuale (ad esempio, vendite a rate) e non, invece, artificiosamente realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti.

Il regolamento di un acquisto di valore superiore a 2.500 euro può benissimo essere rateale e quindi effettuato con importi son soggetti a tali limitazioni.

A carico di chi effettua il pagamento in contanti oltre la soglia di 2.500 euro sono poste delle sanzioni che potenzialmente possono essere anche a carico di chi ha ricevuto il pagamento.
La sanzione pecuniaria prevista va dall’1% al 40% dell’importo trasferito con un minimo a 3.000,00 euro.
La sanzione, inoltre, è maggiormente gravosa nel caso in cui gli importi trasferiti siano elevati. In particolare, nel caso di violazione dei limiti di trasferimento del denaro contante (nonché di libretti di deposito al portatore e di titoli al portatore) superiori a 50.000,00 euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte.
Si applica, quindi, la sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito ove questo sia compreso tra 2.500,00 e 50.000,00 euro, con un minimo di 3.000,00 euro, e la sanzione dal 5% al 40% dell’importo trasferito ove questo sia superiore a 50.000,00 euro, sempre con un minimo di 3.000,00 euro.

PROFESSIONISTI
La norma ha poi una rilevanza particolare nei confronti dei professionisti a cui viene fatto divieto di incassare in contanti in un’unica soluzione, parcelle di poco superiori ai 2.000 euro, tenuto conto dell’iva al 20% e cpa al 4%.
Pertanto nel caso di fattura di un professionista verso un soggetto sostituto d’imposta, tenuto al versamento della ritenuta, l’imponibile massimo per eventuali pagamenti in contanti è di 2.385,00 euro. Considerando, infatti, il contributo integrativo del 4% (95,40 euro) l’IVA al 20% (496,08 euro) e la ritenuta al 20% (477,00 euro), il netto da incassare è pari a 2.499,48 euro; mentre nel caso di fattura ad un privato, invece, l’imponibile massimo
per eventuali pagamenti in contanti è di 2.003,00 euro. Considerando, infatti, il contributo integrativo del 4% (80,12 euro) e l’IVA al 20% (416,62 euro), il netto da incassare è pari a 2.499,74 euro.

I professionisti sono però tenuti anche ad altri oneri: infatti sono tenuti ad osservare agli adempimenti antiriciclaggio: sono obbligati a comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività pena la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione sempre con il minimo di 3.000,00
euro.
I professionisti contabili corrono molti rischi. Basti pensare che, a fronte di una fattura di 10.000,00 euro pagata in contanti, registrata in contabilità ma non comunicata dal professionista alle autorità competenti, le nuove regole impongono una sanzione minima di 3.000,00 euro.
I soggetti sui quali ricadono gli obblighi antiriciclaggio (tra i quali sono compresi anche i Dottori commercialisti ed esperti contabili e gli Avvocati) devono inviare le contestazioni o le segnalazioni:
– alle “Direzioni territoriali dell’economia e delle finanze” nelle persone dei rispettivi Direttori pro tempore, nel caso di violazioni il cui importo non superi i 250.000,00 euro;
– alla “Direzione antiriciclaggio”, nel caso di violazioni non delegate alle Direzioni territoriali e, comunque, di importo superiore a 250.000,00 euro.

ASSEGNI
Gli assegni bancari e postali sono rilasciati dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Tuttavia, il cliente, può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli in forma libera, pagando per ciascun modulo, a titolo di imposta sul bollo, la somma di 1,50 euro. L’emissione di assegni bancari non trasferibili è limitata ad importi inferiori a
2.500 euro.
Per gli importi superiori gli assegni devono recare non solo l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, ma anche la clausola di non trasferibilità.
Riguardo agli assegni la sanzione pecuniaria va dall’1% al 40% dell’importo trasferito con il minimo di 3.000,00 euro.
La sanzione è aumentata di cinque volte nel caso in cui gli importi siano superiori a 50.000,00 euro.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva già precisato che gli assegni utilizzati anche per la medesima transazione non sono cumulabili ai fini del calcolo dell’importo totale del trasferimento (la soglia, quindi, è intesa per ciascun assegno).

Libretti Di Deposito
Infine si ricorda che il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 2.500,00 euro.
I libretti con saldo pari o superiore a 2.500,00 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto da una somma non eccedente il predetto importo entro il 30.9.2011.

Giuliana Cellerino – Dottore Commercialista

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