Fotografie digitali … tra opera fotografica e semplice fotografia

Per cominciare… brevi cenni legislativi

La Legge sul Diritto d’Autore (Legge n. 633/1941 – in forma abbreviata LDA), include, tra le opere protette, quelle “fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia”. La medesima legge prevede inoltre la tutela delle “semplici fotografie”. In entrambe i casi, il diritto nasce dal momento della creazione della fotografia digitale senza bisogno di ulteriori formalità.

Viene spontaneo chiedersi quale differenza sussista tra l’”opera fotografica” e la “semplice fotografia”. Il legislatore considera fotografie le “immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale sociale, ottenute con il processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa ed i fotogrammi delle pellicole cinematografiche”. Nella medesima disposizione si precisa che non rientrano nel novero delle “fotografie” quelle riproducenti “scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”. Sono, invece, “opere fotografiche” quelle dotate del carattere di creatività. L’immagine, che presenti valore artistico, gode di piena protezione comprendente il diritto morale ed il diritto patrimoniale d’autore; in caso contrario si tratterà di un mero atto riproduttivo con tutela più limitata.

Proviamo a capire meglio…

Se da un punto di vista puramente descrittivo la differenza può apparire evidentissima, lo stesso non può dirsi sul piano pratico. Nella realtà di tutti i giorni infatti si possono presentare situazioni nelle quali non è semplice distinguere un’opera creativa da una semplice riproduzione meccanica. Individuare il carattere creativo, distintivo dell’opera dell’ingegno, crea non poche difficoltà. Al riguardo, dottrina e la giurisprudenza, cercando di delimitare i confini tra i due tipi di “fotografia”, hanno affermato che l’”opera fotografica” è quella contraddistinta da chiari tratti individuali che permettono di far riconoscere l’impronta personale del suo autore.

Nei casi più complessi, bisogna esaminare attentamente le caratteristiche dell’immagine per capire di quale portata possa essere stato il contributo dell’autore. Non è sufficiente la mera abilità e capacità professionale del fotografo ma deve trattarsi di effettivo apporto creativo ed inventivo.

Diritti e tutele

La Legge sul Diritto d’Autore riconosce al fotografo il diritto esclusivo di “riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia”. Tale disposto incontra un’eccezione nella particolare ipotesi di ritratto; la legge, in tale caso, prevede una prevalenza del diritto all’immagine di colui che è stato raffigurato (il fotografo quindi, prima di procedere alla diffusione e spaccio della fotografia dovrà necessariamente acquisire l’autorizzazione della persona ritratta). Tale prevalenza scompare nel caso in cui il ritratto sia giustificato dalla “notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, o da necessità di giustizia, o di polizia, o di scopi scientifici didattici o culturali o qualora la riproduzione sia collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico”.

Il diritto dell’autore è esclusivo ed ha una durata limitata nel tempo: vent’anni dalla produzione della foto, se si tratta di una semplice fotografia; le immagini creative invece sono protette fino a settant’anni dalla morte dell’autore. La Legge sul Diritto d’Autore disciplina inoltre il particolare caso di realizzazione di una fotografia su commissione o nell’adempimento di un contratto di impiego o di lavoro. In tal caso il diritto esclusivo spetta al datore di lavoro o al committente.

La Legge n. 633/1941 pone però alcune condizioni affinché l’autore di una semplice fotografia possa trovare tutela piena ed assoluta. Viene richiesto infatti che gli esemplari delle fotografie debbano sempre riportare: “il nome del fotografo o nel caso di fotografo che operi su commissione, il nome della ditta o del committente; la data dell’anno di produzione della fotografia; se trattasi di fotografia di un’opera, il nome dell’autore dell’opera”. Il fotografo che indica precisamente queste informazioni matura il diritto ad un compenso per ogni riproduzione delle proprie immagini e potrà, altresì, agire contro qualunque riproduzione non autorizzata delle stesse. Com’è ben noto a tutti, le “semplici fotografie” costituiscono la maggior parte di quelle rinvenibili su internet. Qualora, come comunemente accade, non siano presenti i requisiti sopra indicati (nome del fotografo, anno di produzione, ecc ecc) le immagini sono liberamente utilizzabili, a meno che l’autore non provi la malafede del riproduttore. La Corte di Cassazione  ha affermato che la buona fede, di colui che riproduce una fotografia priva delle indicazioni previste dalla legge, è sempre presunta. Altro aspetto pratico che merita attenzione riguarda la possibilità, per chi ha scattato delle fotografie, di pubblicarle  sul proprio sito web. Ciò è possibile solo qualora i soggetti o gli oggetti raffigurati non siano coperti da diritti spettanti a terzi soggetti; pensiamo ad esempio al caso di un’immagine riproducente un panorama con bellezze naturali, un attore in luogo pubblico oppure un’opera d’arte antica i cui diritti sono scaduti. Sarebbe, al contrario, illecita, se priva della necessaria autorizzazione, la pubblicazione di una fotografia raffigurante un soggetto privato in casa propria.

Infine, nell’ipotesi di violazione del diritto di utilizzazione economica di un’opera fotografica, l’autore della fotografia può agire affinché sia rimossa la situazione lesiva dei propri diritti e contemporaneamente per il risarcimento del danno. Si pensi ad una violazione consistente nella riproduzione abusiva di una fotografia digitale (purchè si tratti di opera fotografica) su un sito web; potrebbe essere imposto al riproduttore la rimozione dell’immagine contestata e, contemporaneamente, il pagamento di una somma risarcitoria per il danno arrecato all’autore.

Concludendo…

L’autore di “opere fotografiche” e quello di “semplici fotografie”, sono entrambi titolari dei diritti patrimoniali sulle immagini realizzate ed entrambi godono del diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio. Il fotografo “artista” gode, in più, dei diritti morali sull’opera realizzata (diritto di inedito, di paternità e di integrità). I diritti di sfruttamento economico dell’opera fotografica durano per tutta la vita dell’autore e per settant’anni dopo la sua morte mentre quelli sulle “semplici fotografie” hanno una durata ventennale dalla creazione dell’immagine.

Soltanto i diritti patrimoniali possono essere oggetto di trasferimento a terzi, a differenza dei diritti morali sui quali grava il vincolo di inalienabilità. Chiunque abbia intenzione di pubblicare fotografie, sulle quali vanta diritti di proprietà, sul proprio sito web, deve necessariamente indicare quanto previsto dalla Legge sul Diritto d’Autore.

Per scongiurare riproduzioni abusive e per assicurarsi una piena tutela è consigliabile adottare anche tutti quegli accorgimenti tecnici, quali Steganografia o Watermarking o Fingerprinting, in grado di lasciare un’impronta invisibile ma indelebile sulla fotografia prodotta.

Fabio Saini