Manovra finanziaria 2011 -2014
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.164 del 16-7-11 la legge 15 luglio 2011, n.111, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
Per i lavoratori autonomi: dal 1 gennaio 2012 i regimi forfettari dei minimi e delle nuove iniziative saranno aboliti, al loro posto un nuovo regime con imposta sostitutiva al 5% e di durata limitata a 5 anni.
Per le nuove iniziative imprenditoriali e professionali, l’imposta passa dal 20 al 5% con applicabilità da 3 a 5 anni. Resta l’esenzione IRAP del Regime dei Contribuenti minimi, permangono inoltre le stesse condizioni di vantaggio rispetto all’IVA e agli studi di settore.
E’ importante notare che, il beneficio dell’imposta al 5% introdotto, sarà riconosciuto solo a condizione che:
– nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, il contribuente non abbia esercitato attività artistica, professionale o d’impresa;
– la nuova attività non sia il proseguimento della precedente (…);
-nel caso in cui si prosegua un’attività d’impresa di un altro soggetto, i ricavi da questo realizzati, nell’ultimo periodo d’imposta, non superino i 30.000 euro.
Per i contribuenti che non rientrano nel nuovo regime e sono in possesso delle caratteristiche per il contribuente minimo della finanziaria 2008 (legge 244/2007, artt. 96 e 99), le agevolazioni sono:esenzione dal pagamento dell’Irap, esenzione dalla registrazione/tenuta delle scritture contabili, dalle liquidazioni e dai versamenti periodici dell’IVA.
Restano come obblighi il pagamento delle addizionali Irpef locali, i versamenti e le liquidazioni annuali dell’IVA; sarà inoltre necessario fare i conti con gli studi di settore.
Infine se viene meno anche una sola delle caratteristiche che la finanziaria 2008 stabilisce come necessaria per rientrare nel regime dei minimi, dall’anno successivo a quello in cui il requisito decade, ogni “privilegio” viene perso e si passa al regime ordinario.