Tutela del patrimonio famigliare

Saverio Biscaldi, avvocato, prosegue con la condivisione delle sue competenze; in questo articolo fornisce spunti interessanti in merito alla tutela del patrimonio famigliare.

Vi ricordiamo che Saverio, ogni venerdì, è disponibile presso lab121 per offrire il suo parere professionali agli associati.   Buona lettura.

 

Il fondo patrimoniale è l’atto con il quale due coniugi destinano ai bisogni esclusivi della propria famiglia il proprio patrimonio.

 

In questo modo i beni conferiti nel fondo patrimoniale non possono essere aggrediti dai creditori che uno dei coniugi ha in seguito a rapporti lavorativi.

Non solo i coniugi possono costituire un fondo patrimoniale ma anche un terzo può vincolare dei propri beni a favore di una determinata famiglia e in questo caso il fondo patrimoniale può essere costituito anche mediante testamento.

Ovviamente in quest’ultimo caso, l’effetto del fondo si avrà solo con l’apertura della successione a seguito della scomparsa del testatore.

L’articolo 2645 ter c.c. disciplina inoltre la trascrizione presso i pubblici registri degli atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela.

Sulla base di quest’articolo del codice civile è possibile anche per le coppie che convivono senza essere sposati stipulare delle convenzioni volte a vincolare i beni ai bisogni della vita quotidiana insieme, sottraendo gli stessi ai creditori di ciascuna delle parti.

Va infine precisato che questi atti sono soggetti ad azione revocatoria, pertanto qualora si riesca a dimostrare che siano stati costituiti vincoli con il solo fine di sottrarre beni ai creditori, gli stessi potranno ottenere una sentenza che renda questi vincoli inefficaci nei loro confronti.

Avv. Biscaldi Saverio, www.studiolegalebzb.it