Vino e Legge

Il territorio del monferrato che circonda la zona di Alessandria e lo stimolo dell’evento Cowoinnova, ospite Gianluca Morino di Cascina Garitina, uniti alla passione di Saverio e dei soci del suo studio legale, hanno dato vita ad una discussione sul vino vissuto da un punto di vista poco conosciuto, quello legale. Ecco aluni spunti ….

Al giorno d’oggi il vino è tra i prodotti più complessi dell’agricoltura; offre inoltre spunti stimolanti dal punto di vista del Diritto, occupa infatti una posizione legislativa più articolata rispetto agli altri prodotti agricoli.

Vi è un’ampia sovrapposizione di problematiche legislative, in particolare un frammentato sistema normativo, soprattutto di origine comunitaria, che condiziona i processi produttivi ed i riflessi commerciali dell’attività vitivinicola.

Gli orientamenti dei consumi, le esigenze organizzative dettate dalla dinamica dei modelli di impresa orientati alla globalizzazione dei mercati, i costi di produzione e dei capitali investiti, esercitano a loro volta vigorose spinte che richiedono il continuo adattamento degli istituti giuridici. Da qui la particolare caratteristica di irrequietezza delle norme.

I principi informatori del sistema normativo vitivinicolo hanno prevalentemente origine comunitaria, i cui cardini basilari (tutela della libera concorrenza, divieto di aiuti di stato, ecc..) sono stati posti anche nel regime tipico del mondo del vino.
La Legge n. 164/1992, inquadrando l’intera produzione vitivinicola, nella parte generale stabiliva le classificazioni e le definizioni, sia della Denominazione di Origine, per la quale si intendeva il nome geografico di una zona particolarmente vocata, sia dell’Indicazione Geografica Tipica, per la quale si intendeva il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne derivava.
In sintesi, secondo tale normativa si differenziavano: (a) i Vini da Tavola, non soggetti ad una disciplina specifica, (b) i vini da tavola con indicazione geografica o con indicazione geografica e di vitigno, che prendevano la classificazione di Vini a Indicazione Geografica Tipica (IGT) e (c) i Vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate (VQPRD) che assumevano una classificazione più selettiva dividendosi in DOC (Denominazione di Origine Controllata) e DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita).

Per il riconoscimento delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche, la legge prevedeva che la DOCG potesse essere attribuita a vini di particolare pregio già riconosciuti DOC da almeno cinque anni e che la DOC e la IGT fossero comunque riservate a produzioni corrispondenti ai requisiti dettati da specifici disciplinari.
Questa distinzione del vino, a partire da quest’anno é stata interamente ripensata: la nuova OCM ha infatti mandato in pensione la nostra divisione piramidale (DOCG/DOC/IGT/VDT) ed ha adottato quella già in uso per i prodotti alimentari, ossia la denominazione di origine protetta (DOP) e l’indicazione geografica protetta (IGP).
Rimarrà ovviamente la famosa fascetta relativa alle bottiglie in DOCG, ma sarà solo un riferimento qualitativo e non più un segnale indicante uno specifico disciplinare di produzione ed imbottigliamento.

I cambiamenti introdotti con i regolamenti europei del 2009, istituenti il nuovo OCM del Vino, hanno tutti l’obiettivo di conferire maggiore equilibrio al mercato vitivinicolo, conducendo alla progressiva eliminazione di misure di intervento sul mercato inefficaci e costose, al fine di aumentare la competitività dei vini europei sul mercato globale.

La riforma consente una rapida ristrutturazione del settore, poiché include un regime triennale di estirpazione dei vigneti su base volontaria (con la progressiva riduzione della superficie vitata), volto ad offrire un’alternativa per i produttori che non sono in grado di far fronte alla concorrenza e ad eliminare dal mercato le eccedenze e i vini non competitivi. In questo senso, é stato introdotto un regime di estirpazione volontaria su un periodo di tre anni, per una superficie totale di 175 000 ettari e con premi decrescenti. Uno Stato membro può così mettere fine all’estirpazione quando la superficie estirpata rischia di superare l’8% della superficie viticola nazionale o il 10% della superficie totale di una determinata regione.
La Commissione può mettere fine all’estirpazione quando la superficie estirpata raggiunge il 15% della superficie viticola totale di uno Stato membro. Gli Stati membri possono inoltre vietare l’estirpazione nelle zone di montagna o a forte pendenza, nonché per motivi ambientali.

E’ stato inoltre stabilito un miglioramento nell’utilizzo dei fondi strutturali: una parte dei fondi viene trasferita a misure di sviluppo rurale e riservata alle regioni vitivinicole.
Tali misure possono includere l’insediamento di giovani agricoltori, il miglioramento della commercializzazione, la formazione professionale, il sostegno alle organizzazioni di produttori, i finanziamenti destinati a coprire le spese supplementari e le perdite di reddito derivanti dal mantenimento dei paesaggi di valore culturale.
Gli aiuti per la distillazione di crisi e la distillazione di alcool per usi alimentari sono progressivamente soppressi e gli importi corrispondenti, ripartiti in dotazioni nazionali, possono essere destinati a misure per la promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi, l’innovazione, la ristrutturazione e la modernizzazione dei vigneti e delle cantine.

La riforma ha la finalità di garantire la protezione dell’ambiente nelle regioni vinicole e la salvaguardia delle politiche di qualità tradizionali e consolidate e semplifica in maniera significativa le norme di etichettatura nell’interesse di produttori e consumatori.

Quanto alle pratiche enologiche, l’incarico di approvare pratiche enologiche nuove o di modificare quelle esistenti é stato trasferito dai singoli Stati alla Commissione Europea, che valuterà le pratiche ammesse dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), aggiungendo eventualmente alcune di esse all’elenco delle pratiche ammesse dall’UE.

Si profila inoltre un miglioramento delle norme in materia di etichettatura, infatti i vini con Indicazione Geografica Protetta e quelli con Denominazione d’Origine Protetta costituiscono la base del concetto di “vini di qualità” dell’Unione europea. Tuttavia l’etichettatura viene semplificata, essendo ad esempio concesso ai vini dell’UE senza indicazione geografica di indicare il vitigno e l’annata. Talune menzioni e forme di bottiglia tradizionali possono conservare la protezione di cui godono.

Continua infine ad essere ammessa la pratica dello zuccheraggio, ma viene imposta una riduzione dei livelli massimi di arricchimento con zucchero o mosto. In condizioni climatiche eccezionali, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione un aumento di tali livelli.

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